L’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori

Il Consiglio dei ministri ha deciso di estendere, dal 15 ottobre 2021 (fino alla cessazione dello stato di emergenza previsto al 31 dicembre 2021), l’obbligo del green pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato.

CHI DEVE CONTROLLARE?

Saranno i datori di lavoro a dover verificare il possesso di Green Pass per i propri lavoratori e per i lavoratori di altre aziende, che abbiano necessità di accedere all’interno dell’azienda per lo svolgimento di attività lavorative.

I lavoratori dipendenti di ditte esterne dovranno esibire i Green Pass al momento dell’accesso, ma saranno i loro datori di lavoro ad avere la responsabilità di controllare che siano in regola con la normativa.

Il decreto legge stabilisce che i datori di lavoro dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 “le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”, individuando con atto formale i soggetti incaricati all’accertamento. Tali verifiche potranno essere effettuate anche “a campione” provvedendo, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

COME POSSO ESSERE EFFETUATE LE VERIFICHE?

Il datore di lavoro o il suo delegato (nominato per iscritto) procederà alla verifica del possesso della certificazione per i lavoratori che devono accedere al luogo di lavoro, attraverso l’apposita APP gratuita “VerificaC19” scaricabile su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea.

In caso di evidenti incongruenze tra i dati riportati nel certificato verde e chi lo esibisce, chi effettua il controllo è autorizzato a richiedere l’esibizione di documento d’identità in corso di validità, per la verifica della corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati dall’applicazione.

COSA SUCCEDE SE UN LAVORATORE E’ SENZA GREEN PASS?

Il lavoratore che comunicherà di non essere in possesso di Green Pass e sprovvisto di un certificato di esenzione alla vaccinazione, sarà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde senza che questo comporti conseguenze disciplinari e mantenendo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nelle ditte con meno di 15 lavoratori, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può temporaneamente sostituire la persona non immunizzata.
I lavoratori esenti dalla campagna di vaccinazione dovranno mostrare l’apposito certificato rilasciato direttamente dal medico vaccinatore del Servizio vaccinale dell’Azienda Sanitaria o dal Medico di libera scelta se opera nell’ambito della campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 nazionale.
Nella certificazione oltre ad essere indicati i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita) sarà riportata la data di fine validità della certificazione e i dati relativi al Servizio vaccinale in cui il medico opera come vaccinatore COVID-19 comprensivi di timbro e firma del medico, numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
La sanzione per i lavoratori che si rechino al lavoro senza Green Pass, o senza certificato di esenzione va da un da 600 a 1.500 euro.

L’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori